L'articolo 797 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 797 - (Obbligo di portare a bordo licenze o attestati). - L'aeromobile nazionale o straniero non puo' circolare se il personale di bordo non e' munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo".

Testo vigente dal 24 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-13;213~art18 · fonte su Normattiva