Al primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole "distretto di Corte di appello", sono aggiunte le seguenti: "e, per la sede di Roma, anche fra i cancellieri e segretari della Corte di cassazione e i cancellieri del Tribunale superiore delle acque pubbliche".

Testo vigente dal 9 agosto 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-07-28;777~art7 · fonte su Normattiva