Al primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole "distretto di Corte di appello", sono aggiunte le seguenti: "e, per la sede di Roma, anche fra i cancellieri e segretari della Corte di cassazione e i cancellieri del Tribunale superiore delle acque pubbliche".
Testo vigente dal 9 agosto 1960
