Dopo l'articolo 2 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis - (Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello). - Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo piu' sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto piu' sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2. Con identiche modalita' si provvede alla soppressione delle sezioni non piu' necessarie".

Testo vigente dal 24 febbraio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-02-21;14~art1 · fonte su Normattiva