Dopo l'articolo 36 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, e' inserito il seguente: "Art. 36-bis. - Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte d'appello, la corte d'assise d'appello, la corte d'assise, il tribunale o la pretura piu' vicina, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, o se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo, del circondario o del mandamento".

Testo vigente dal 24 febbraio 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-02-21;14~art6 · fonte su Normattiva