Dopo l'articolo 36 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, e' inserito il seguente: "Art. 36-bis. - Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte d'appello, la corte d'assise d'appello, la corte d'assise, il tribunale o la pretura piu' vicina, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, o se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo, del circondario o del mandamento".
Testo vigente dal 24 febbraio 1984
