Ai funzionari delle cancellerie giudiziarie che procedono, fuori dell'orario normale di ufficio, alla compilazione di inventari, e' dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario previsto dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni. L'importo complessivo dei compensi orari di cui al precedente comma non puo' eccedere, per la compilazione di ciascun inventario, il corrispettivo di quattro ore giornaliere di lavoro straordinario. Tali compensi non sono cumulabili con quelli eventualmente corrisposti dall'Amministrazione per il lavoro straordinario svolto durante il medesimo periodo di tempo; sono cumulabili invece con il trattamento economico, da porre a carico del richiedente, previsto dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 9 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-07-28;777~art9 · fonte su Normattiva