L'articolo 124 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente: "Con decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria gia' indennizzati in capitale, ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, o titolari di rendita vitalizia con grado di inabilita' non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili: con grado di inabilita' dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire dodicimila; con grado di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento, lire sedicimila; con grado di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire trentaduemila; con grado di inabilita' dal novanta al cento per cento, lire cinquantamila; con grado di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 76, lire cinquantamila, piu' lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa. Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore".

Testo vigente dal 28 marzo 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;235~art1 · fonte del testo