I marescialli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, idonei ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche dei ruoli degli ispettori, all'atto della cessazione dal servizio per limiti di eta', a domanda, per infermita' o per decesso, qualora non abbiano conseguito l'inquadramento nella qualifica di ispettore capo, sono promossi a detta qualifica dal giorno precedente alla cessazione dal servizio.

Testo vigente dal 17 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art36 · fonte su Normattiva