I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato in servizio al 1° gennaio 1971 i quali non hanno conseguito promozioni ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, qualora abbiano maturato una anzianita' complessiva di servizio di 25 anni compresa quella prestata nelle armi o corpi di provenienza, sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio. I maggiori cessati dal servizio per limite di eta' o a domanda qualora conseguano promozione possono chiedere di restare in servizio sino al raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello.

Testo vigente dal 13 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-12;205~art1 · fonte su Normattiva