L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e' sostituito dal seguente: "ART. 15. - (Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo). - Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo ai sensi dell'articolo 10 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, la promozione alla qualifica di ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento, se piu' favorevole, e con l'indennita' pensionabile della qualifica immediatamente superiore. Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente principale ai sensi dell'articolo 13 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento se piu' favorevole e con l'indennita' pensionabile della qualifica immediatamente superiore".

Testo vigente dal 17 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art43 · fonte su Normattiva