Nell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Il numero delle promozioni alle qualifiche superiori e' determinato in relazione alle cessazioni dal servizio e alle promozioni intervenute nelle singole qualifiche al 31 dicembre di ogni anno".
Testo vigente dal 17 ottobre 1986
