Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel comma quinto del presente articolo, la sospensione cautelare puo' essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare".
Testo vigente dal 17 ottobre 1986
