Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perche' il fatto non sussiste o perche' il medico incaricato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata e il medico ha diritto a tutti gli assegni non percepiti. Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione puo' essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del medico incaricato procedimento disciplinare. Tale procedimento deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro 30 giorni dalla data in cui il medico incaricato abbia notificato alla amministrazione la sentenza stessa. La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro i termini di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non puo' piu' essere iniziato. In tale caso il medico incaricato ha diritto agli assegni non percepiti. Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia alla autorita' giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresi' il procedimento disciplinare che non puo' piu' essere rinnovato.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art29 · fonte su Normattiva