Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, qualora, a seguito del procedimento disciplinare, al medico incaricato venga irrogata la sospensione dall'incarico. Se la sospensione dall'incarico e' irrogata per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se e' irrogata una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento del medico incaricato, questi ha diritto a percepire tutti gli assegni non corrispostigli, per il tempo eccedente la durata della sanzione inflittagli.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art28 · fonte su Normattiva