Art. 28 — Computo della sospensione cautelare
Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, qualora, a seguito del procedimento disciplinare, al medico incaricato venga irrogata la sospensione dall'incarico. Se la sospensione dall'incarico e' irrogata per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se e' irrogata una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento del medico incaricato, questi ha diritto a percepire tutti gli assegni non corrispostigli, per il tempo eccedente la durata della sanzione inflittagli.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
