Art. 41-bis
((Per il personale non previsto nell'articolo precedente sara' provveduto alla istituzione di appositi ruoli presso ciascun Consiglio. Tali ruoli comprenderanno il personale consiliare distinto, in corrispondenza della ripartizione adottata per gli impiegati statali, nei gruppi A, B, C, subalterni e salariati. Il limite massimo della spesa globale annua per trattamento di attivita' e di quiescenza di tutto il personale consiliare, complessivamente considerato, sara' determinato dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze. Detto limite potra' essere soggetto a revisione annuale. Le norme sullo stato giuridico, sul trattamento economico a qualsiasi titolo anche di quiescenza e le condizioni di assunzione e di carriera del personale dei ruoli predetti saranno determinate in conformita' di un regolamento tipo emanato con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze. Le eventuali norme integrative, rese necessarie da particolari esigenze di ciascun Consiglio, saranno determinate, purche' non in contrasti con i concetti informatori del regolamento tipo, con deliberazione del Consiglio generale da sottoporsi all'approvazione del Ministro per le corporazioni)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti