Dopo l'articolo 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 6-bis - (Variazioni al numero dei giudici popolari). - Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23".

Testo vigente dal 24 febbraio 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-02-21;14~art2 · fonte su Normattiva