Dopo l'articolo 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 28-bis - (Formazione dei collegi delle sezioni). - Se la corte d'assise o la corte d'assise d'appello e' divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa. Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di piu' sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine piu' basso".

Testo vigente dal 24 febbraio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-02-21;14~art3 · fonte su Normattiva