• 3)se e' annullata la sentenza di una corte d'assise, di un tribunale o di un pretore, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale dello stesso distretto piu' vicini ovvero alla piu' vicina pretura dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata e' divisa in piu' sezioni o ha sedi distaccate".

Testo vigente dal 24 febbraio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-02-21;14~art5 · fonte su Normattiva