All'articolo 18, comma 2, lettera b), della legge 17 febbraio 1992, n. 179, le parole da: "sia deliberata" fino a: "dei soci iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "sia deliberata a maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti". Le regioni hanno la facolta' di differire, entro e non oltre il 31 dicembre 1994, il termine per la presentazione del piano di cessione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g), della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
Testo vigente dal 4 febbraio 1994
