Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' sostituito dal seguente: " 5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze armate, compreso il personale che ha cessato il servizio, nonche' per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, e' autorizzata una spesa per un importo di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Testo vigente dal 4 febbraio 1994
