Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' sostituito dal seguente: " 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati".
Testo vigente dal 4 febbraio 1994
