Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' sostituito dal seguente: " 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati".

Testo vigente dal 4 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-28;85~art3 · fonte su Normattiva