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Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "E' fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri al momento della loro manipolazione un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta fornitrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo 18, nonche' le indicazioni prescritte dal precedente articolo 11. E' fatto divieto di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento. L'importatore e' responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni del cartellino". Allo stesso articolo 17 e' aggiunto il seguente ultimo comma: "In quest'ultimo caso, sul cartellino di cui al quarto comma, devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonche' gli organi che le hanno effettuate".

Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art27 · fonte del testo