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Che cosa è cambiato dal 14 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 2007 al 14 marzo 2021. 537 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Le sementi per le colture erbacee ortive delle specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge, si suddividono nelle seguenti categorie: I - categoria: di base; II - categoria: certificata; III - categoria: standard. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti: I. - Categoria di base. Le sementi devono essere:

tolto: a) prodotte sotto la responsabilita' del costitutore o suoi aventi causa o del selezionatore secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varieta';

tolto: b) previste per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate";

tolto: c) conformi, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11, alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi di base;

tolto: d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b) e c), all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza. II. - Categoria certificata. Le sementi devono essere:

tolto: a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione anteriore a quella delle sementi di base; che possano soddisfare e abbiano soddisfatto all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni e ai requisiti previsti dall'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonche' alle condizioni di cui all'allegato IV della presente legge per le sementi di base;

tolto: b) previste soprattutto per la produzione di ortaggi;

tolto: c) conformi alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi certificate;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b), e c), all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. III - Categoria standard.

tolto: a) Le sementi devono presentare sufficiente identita' e purezza della varieta' e corrispondere a quanto previsto dall'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

tolto: b) tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta'. Le condizioni per la certificazione delle sementi sono fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui all'articolo 4, per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonche' per i post-controlli sono dovuti compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. 5. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al comma 2, punto I. Categoria di base, lettera d), e punto II. Categoria certificata, lettera d), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

tolto: A) Ispezione in campo:

tolto: e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d), almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. L'autorita' incaricata dei controlli ufficiali confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art2 · fonte del testo