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All'articolo 21 della, legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale".
Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021
