Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021. 148 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'articolo 37 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "In deroga alle disposizioni contenute nella presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste, a richiesta degli interessati, puo' autorizzare i costitutori, o i loro aventi causa, a porre in circolazione materiali sementieri nazionali o ad introdurre e a porre in circolazione nel territorio nazionale prodotti sementieri destinati alla produzione di sementi di base; puo' inoltre, sentiti gli organi scientifici competenti, rilasciare la stessa autorizzazione per limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico. I materiali sementieri di cui al presente articolo non possono essere posti in vendita e devono circolare in involucri chiusi e muniti di un cartellino, o di scrittura indelebile posta sull'involucro, recante la dicitura "materiale sementiero non destinato alla vendita" seguita dagli estremi dell'autorizzazione ministeriale, nonche' dall'indicazione del titolare della stessa azienda agricola destinataria".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art36 · fonte del testo