Al primo comma dell'articolo 4 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianita' minima quando l'inabilita' e' causata da infortunio".
Testo vigente dal 18 ottobre 1990
