La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

  • a)la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale, sempreche' l'evento si sia verificato e la domanda sia presentata in costanza di iscrizione all'Ente;
  • b)l'iscritto abbia compiuto e versato almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione. Qualora l'inabilita' sia causata da infortunio si prescinde dall'anzianita' minima di cui al presente comma. Per il calcolo della pensione di inabilita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. La corresponsione della pensione di inabilita' e' subordinata alla cancellazione da albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilita' l'Ente puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, se il pensionato senza giustificazione, non si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.

Testo vigente dal 10 agosto 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-08-05;249~art4 · fonte su Normattiva