Art. 3
[1]Art. 3 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro I e art. 1 R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773.
[2]La Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza vigila anche sulla gestione della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
[3]La situazione patrimoniale e contabile della Cassa di previdenza viene pubblicata ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale del Regno a seguito della deliberazione del Consiglio di amministrazione sul rendiconto dell'anno solare precedente, che viene poi dalla Cassa depositi e prestiti presentato alla Commissione parlamentare di vigilanza con una relazione, e alla Corte dei conti. La Commissione, alla quale spetta l'approvazione del rendiconto, provvedera' a presentarlo al Parlamento in allegato ad apposita relazione dopo la parificazione del medesimo da parte della Corte dei conti.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti