Art. 24
[1]Art. 1 sub 14 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
[2]Le campagne di guerra sono valutabili in aumento della misura della indennita' o della pensione come altrettanti anni di servizio, dopo compiuto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento della indennita' o della pensione stessa, senza che l'ufficiale giudiziario debba pagare alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti