Art. 24

[1]Art. 1 sub 14 legge 8 gennaio 1931, n. 50.

[2]Le campagne di guerra sono valutabili in aumento della misura della indennita' o della pensione come altrettanti anni di servizio, dopo compiuto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento della indennita' o della pensione stessa, senza che l'ufficiale giudiziario debba pagare alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art24 · fonte su Normattiva