L'espressione "abitazione del parroco" contenuta negli articoli 1 e 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, e nell'articolo 1 della presente legge deve essere intesa come abitazione del clero parrocchiale purche' nell'ambito del complesso parrocchiale.
Testo vigente dal 28 luglio 1973
