L'articolo 10 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "I proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale sono determinati - salvo che il parroco non li abbia dichiarati in misura maggiore nella situazione economico-patrimoniale di cui all'articolo 5 - in ragione di L. 2.000, L. 3.000 e L. 5.000 per ogni cinquecento abitanti della parrocchia o frazione di cinquecento, rispettivamente per parrocchie site in comuni con popolazione fino a 100.000, fino a 500.000 ed oltre i 500.000 abitanti".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art7 · fonte su Normattiva