Oltre agli oneri di cui all'articolo 2, il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assume a proprio carico:

  • a)i contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capo cantiere e del vice capo cantiere assunti dall'ente gestore, nella misura rispettivamente di L. 8.000 e di L. 7.000 giornaliere, misura che potra' essere adeguata ogni biennio con le modalita' di cui all'articolo 1;
  • b)i contributi, entro il limite di 5 unita' per cantiere e di L. 4.000 pro capite per ogni giornata di effettivo lavoro, da concedersi agli enti gestori sulle spese inerenti al trattamento economico della manodopera specializzata;
  • c)eventuali contributi per le spese di acquisto di materiale. Tali contributi possono concedersi con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro il limite di 2 milioni di lire per ogni cantiere e con prevalenza in favore di enti gestori operanti nelle zone in via di sviluppo;
  • d)eventuali contributi, a favore di enti pubblici gestori di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana entro il limite di un milione e con le modalita' di cui al precedente punto c) per spese di nolo di mezzi meccanici eventualmente occorrenti.

Testo vigente dal 29 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-08-06;418~art3 · fonte su Normattiva