Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 28 luglio 1960, n. 778, sono considerate nuove assunzioni di centralinisti anche i trasferimenti dei lavoratori precedentemente in servizio con diversa qualifica o mansione, che per un motivo qualsiasi vengano adibiti all'impianto telefonico avente funzioni di smistamento e di collegamento di cui siano dotati i privati datori di lavoro.

Testo vigente dal 23 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-05;155~art3 · fonte su Normattiva