A tutti i ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio e' corrisposta una indennita' di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. 2. le prestazioni di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)), di cui all'articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva nonche' all'incremento dell'eta' anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-87. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 maggio 2022

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 140/2006

    Questione infondata
    7 aprile 2006

    Non è fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui consentirebbe di concedere l'indennità di mansione solo ai centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio e non anche a quelli assunti in via ordinaria: è, infatti, possibile un'interpretazione della norma impugnata coerente con i parametri costituzionali indicati dal rimettente. Attraverso una ricostruzione sistematica della normativa in materia, si evince che l'indennità de qua è essenzialmente "corrispettivo" dell'obiettiva gravosità della prestazione lavorativa connessa alla menomazione visiva, nonché dell'impossibilità per i non vedenti di essere adibiti a mansioni alternative: il che rende del tutto irrilevante la particolare modalità di accesso all'occupazione dei centralinisti non vedenti. Non sarebbe, invero, ragionevole la distinzione tra un lavoratore non vedente che, in regime di piena libertà, sia stato assegnato a mansioni di centralinista, ed altro lavoratore non vedente che, avviato obbligatoriamente a copertura dei posti di riserva di cui alla legge n. 113 del 1985, venga occupato nelle medesime mansioni. Non è di ostacolo a questa interpretazione la formulazione letterale dell'art. 9, comma 1, che fa espresso riferimento alla fonte costitutiva del collocamento obbligatorio.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 9 Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista))

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 227/1993

    Questione infondata
    7 maggio 1993

    Non è irrazionale, ne' contrastante con l'art. 38 Cost., l'art. 9, secondo comma, l. n. 113 del 1985, che, in deroga (confermata dall'art. 2, l. n. 120 del 1991) alla norma generale di cui all'art. 2, ult. comma, l. n. 152 del 1968 - secondo cui, ai fini del conseguimento del diritto all'indennità premio di servizio, "si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione" - prevede, a favore dei centralinisti telefonici non vedenti dipendenti degli enti locali, ai soli fini del diritto alla pensione e non anche del diritto all'indennità premio di servizio, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni e aziende private. Anzitutto, infatti, trattandosi di un beneficio, la sua misura è rimessa alla discrezionalità del legislatore, ai fini del bilanciamento dell'interesse della categoria protetta con le disponibilità finanziarie. In secondo luogo, poi, la contestata deroga alla legge n. 152 del 1968 evita una ingiustificata disparità di trattamento a scapito dei centralinisti ciechi dipendenti dello Stato e delle aziende private, cui il beneficio in questione non è riconosciuto, per i primi, agli effetti dell'indennità di buonuscita (art. 14, d.P.R. n. 1032 del 1973), ne', per i secondi, agli effetti del trattamento di fine rapporto (art. 2120 cod. civ.). (Non fondatezza, in riferimento agli art. 3 e 38 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, l. 29 marzo 1985, n. 113).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 9 Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista))

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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