Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Tale grado di cecita' deve essere documentato ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1957, n. 594.
Testo vigente dal 23 marzo 1965
