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[1]Il servizio della Milizia della strada vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.

[2]Tuttavia, coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio gia' prestato nella Milizia della strada.

Testo in vigore dal 16 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-03-24;537~art1 · fonte del testo