Per i dipendenti previsti nel secondo comma dello articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 471, l'utilizzazione deve ritenersi comunque avvenuta qualora gli stessi abbiano di fatto e per qualsiasi motivo espletato mansioni afferenti alla qualifica cui aspirano anche se distaccati o comandati presso altre Amministrazioni.

Testo vigente dal 19 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-02;37~art2 · fonte del testo