Art. 2
Per i dipendenti previsti nel secondo comma dello articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 471, l'utilizzazione deve ritenersi comunque avvenuta qualora gli stessi abbiano di fatto e per qualsiasi motivo espletato mansioni afferenti alla qualifica cui aspirano anche se distaccati o comandati presso altre Amministrazioni.
Testo vigente dal 19 febbraio 1962
