Art. 1
Il beneficio, di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 471, va inteso come aumento di anzianita' e non come retrodatazione della nomina. Agli effetti della prima promozione di qualifica la valutazione dell'aumento in parola va effettuata con i criteri dell'ultimo comma dell'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. A tale effetto il personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e quello dell'esercizio e' equiparato al personale delle carriere di concetto.
Testo vigente dal 19 febbraio 1962
