Il beneficio, di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 471, va inteso come aumento di anzianita' e non come retrodatazione della nomina. Agli effetti della prima promozione di qualifica la valutazione dell'aumento in parola va effettuata con i criteri dell'ultimo comma dell'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. A tale effetto il personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e quello dell'esercizio e' equiparato al personale delle carriere di concetto.

Testo vigente dal 19 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-02;37~art1 · fonte del testo