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Gli impianti dei collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, vengono eseguiti nelle localita' che risultino in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo stesso, dietro domanda da presentarsi dai comuni interessati. Gli impianti di cui al precedente comma vengono altresi' eseguiti in quelle localita' che risultino in possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia stata presentata la relativa domanda nei termini fissati dall'articolo 2, primo comma, della legge 20 maggio 1966, n. 368. Nelle localita' per le quali sia stata accertata anteriormente all'entrata in vigore della legge 20 maggio 1966, n. 368, l'esistenza dei prescritti requisiti, i collegamenti telefonici verranno effettuati prescindendo dalla presentazione della domanda. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con apposita convenzione, puo' affidare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli adempimenti relativi all'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
