Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per l'esecuzione degli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a stanziare la somma di lire 1.200 milioni nell'anno finanziario 1968 e di lire 1.800 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970. Almeno i due terzi delle somme stanziate a norma del presente articolo sono destinate all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonche' delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni. Il piano dei lavori e' approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
