Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per la quota relativa all'anno finanziario 1968, si provvede: per lire 800 milioni, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; per lire 290 milioni e per lire 110 milioni con riduzione degli stanziamenti, rispettivamente, dei capitoli n. 191 e n. 198 dello Stato di previsione della spesa dell'Azienda stessa per l'anno 1968. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;178~art4 · fonte del testo