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Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto il 1966 con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli.

Testo in vigore dal 11 giugno 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-05-20;368~art1 · fonte del testo