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Gli impianti dei collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, vengono eseguiti nelle localita' che risultino in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo stesso dietro domanda da presentarsi dai Comuni interessati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle localita' per le quali sia stata in precedenza accertata l'esistenza dei prescritti requisiti i collegamenti telefonici verranno effettuati, prescindendo dalla presentazione della domanda di cui al comma precedente e senza effettuare nuovi accertamenti.

Testo in vigore dal 11 giugno 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-05-20;368~art2 · fonte del testo