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Per l'esecuzione degli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a stanziare la somma di lire 1.200 milioni. I due terzi della somma stanziata a norma del presente articolo sono destinati all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale e delle zone dichiarate economicamente depresse. Il piano dei lavori e' approvato con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione. All'onere di cui al primo comma l'Azienda di Stato per i servizi telefonici fara' fronte, per lire 800 milioni, mediante prelevamento della somma corrispondente f> capitolo n. 571 (relativo al fondo di riserva per le spese impreviste) e, per lire 400 milioni, mediante utilizzazione dell'intero stanziamento del capitolo n. 539 (relativo all'acquisto di macchine, attrezzi, utensili e mobilio tecnico, apparecchi per esperimenti e misure elettriche e materiale per disegnatori) del suo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le concorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 11 giugno 1966 al 22 dicembre 2008
