Art. 1
Al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato col regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni: Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti: "Le aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico (devono assumere una delle denominazioni appresso indicate:
- a)Cassa rurale di.........(indicazione del Comune e della Provincia) - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata o illimitata;
- b)Cassa artigiana di....... (indicazione del Comune e della Provincia) - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata o illimitata;
- c)Cassa rurale ed artigiana di...... (indicazione del Comune e della Provincia) - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata o illimitata. Queste denominazioni possono essere integrate con espressioni di carattere distintivo previo benestare degli organi di vigilanza. Le suddette aziende saranno in appresso indistintamente indicate con la denominazione di "Casse" o di "Casse rurali ed artigiane". Le "Casse" gia' costituite possono proporre agli organi di vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto e' disposto nel primo comma".
Testo vigente dal 19 agosto 1955
