Il primo comma dell'art. 4 e' sostituito dai seguenti: "Possono assumere la qualita' di soci delle "Casse" le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e risiedano nel Comune oppure che vi operino con carattere di continuita' come imprese agricole, nonche' le Cooperative agricole, di manipolazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e le Cooperative artigiane operanti nel Comune e regolarmente iscritte nel registro prefettizio. Ognuno di detti Enti cooperativi potra' essere socio di una sola "Cassa". I soci delle aziende che assumono la denominazione di "Cassa rurale" o di "Cassa artigiana" devono essere rispettivamente, in prevalenza, agricoltori o artigiani".

Testo vigente dal 19 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;707~art2 · fonte del testo