Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 sono sostituiti dai seguenti: "I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno una azione nel caso di societa' a responsabilita' limitata, ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale nel caso di societa' a responsabilita' illimitata. ((Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a L. 5.000. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a L. 20.000. Nessun socio puo' sottoscrivere una quota superiore a L. 2.000.000, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale importo)). Ognuno di detti soci deve versare, al momento della sua iscrizione, almeno meta' del capitale sottoscritto. Ciascun socio ha un solo voto e non puo' avere piu' di una delega. La delega ad esercitare il voto non puo' essere conferita ne' agli amministratori ne' ai dipendenti della societa'".

Testo vigente dal 19 febbraio 1981

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Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 27 settembre 1955 al 19 febbraio 1981. 7 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… illimitata. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a tolto: lire 500 aggiunto: L. 5.000. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a tolto: lire 10 aggiunto: L. 20.000. Nessun socio puo' sottoscrivere una quota superiore tolto: alle lire 250 aggiunto: a L. 2.000.000, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale importo. Ognuno di detti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;707~art3 · fonte del testo