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Il terzo e il quarto comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come aggiunti dal comma 4 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono sostituiti dai seguenti: "Parimenti in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4) e 5) del primo comma. I livelli di reddito indicati in tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa. L'elenco nominativo dei dispensati ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali dispensati per l'affissione agli albi comunali".

Testo in vigore dal 23 agosto 1991 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;269~art5 · fonte del testo