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Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' sostituito dal seguente: "Coloro che fruiscono del titolo al ritardo sono chiamati a rispondere dell'obbligo del servizio alle armi entro un anno dalla cessazione del titolo medesimo".
Testo in vigore dal 23 agosto 1991 al 9 ottobre 2010
