Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, numero 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), come integrato dall'art. 9, secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964…
Art. 22 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 9 Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva · Art. 21 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 7 Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata
Gli artt. 23 e 52 della Costituzione, nello stabilire una riserva di legge in ordine alla previsione e regolamentazione del servizio militare, hanno attribuito al cittadino obbligato un vero e proprio diritto a conoscere con certezza il periodo di vita in cui, sottratto alle sue normali occupazioni, dovrà assolvere all'obbligo impostogli dalla Costituzione. Sicché, similmente a quanto previsto dal legislatore in via ordinaria per i giovani arruolati, che restano soggetti alla chiamata di leva nel corso dell'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, anche coloro che hanno rinviato per motivi di studio l'assolvimento dell'obbligo di leva devono poter beneficiare di un termine certo di chiamata alle armi. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975 n. 191, nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo.
Art. 21 Nuove norme per il servizio di leva
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 22, primo comma, numero 6, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) - come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'art. 100 del d…
Art. 3 cost. · Art. 22 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 3 Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva · Art. 21 Nuove norme per il servizio di leva
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno alla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo. - S. n. 41/1990 e o. nn. 148/1990, 273/1990 e 326/1990.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 52 cost. · Art. 97 cost.
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo. - S. n. 41/1990; O. nn. 148/1990 e 273/1990.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 52 cost. · Art. 97 cost.
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha usufruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo. - S. n. 41/1990; O. n. 148/1990.
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Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo. - S. n. 41/1990.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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5 versioni dal 1975
urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art21 · fonte su Normattiva