La lettera h) dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituita dalla seguente: "h) contenenti oltre 1 grammo per litro di solfati, espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino marsala, i vini liquorosi e le mistelle, per i quali tale limite e' elevato a 3 grammi;". La lettera i) del primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e sostituita dalla seguente: "i) contenenti alcole metilico in quantita' superiore a millilitri 0,25 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, e cioe' alcole svolto e da svolgere". La prima alinea del primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituita dalla seguente: "E' vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio per il diretto consumo, nonche' somministrare ai propri dipendenti per obbligo contrattuale mosti e vini:".
Testo vigente dal 3 maggio 1968
